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Zona arancione: dalle scuole ai negozi aperti, ecco cosa si può fare e cosa no

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La cartina dell’Italia si tinge sempre più di rosso e d’arancione. Da oggi persino la Sardegna, che per due settimane è rimasta l’unica Regione bianca d’Italia, è entrata in fascia arancione insieme al Molise, che fino a ieri era in zona rossa.

Al momento sono 11 in totale i territori italiani in zona arancione: Toscana, Molise, Sicilia, Liguria, Umbria, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Valle d’Aosta, Sardegna e Provincia autonoma di Bolzano. Tutti le altre Regioni e province, italiane, sono invece in fascia rossa. Come previsto dal nuovo decreto, infatti, la zona gialla è temporaneamente abolita, almeno fino al 6 aprile.

Chi vive nelle aree rosse, dove restano aperte soltanto le attività commerciali essenziali (come le farmacie e i supermercati), potrà uscire soltanto per motivi di lavoro, salute o necessità. Ma quali sono le regole che si applicano nella Regioni e province arancioni? Facciamo chiarezza.

Leggi anche: Zona rossa: cosa si può fare e cosa no, dalle scuole alle visite ai parenti

Zona arancione: quali negozi restano aperti?

Come in zona rossa, anche in quella arancione sono sempre aperti i supermercati, le farmacie, i tabaccai e tutte le altre attività che forniscono beni o attività essenziali. Inoltre, restano alzate anche le serrande di bar, gelaterie e gastronomie, che devono però limitarsi ad effettuare il servizio di asporto o consegna a domicilio. Per i bar la chiusura è fissata entro le 18, mentre gli altri esercizi – come le pizzerie – possono abbassare le serrande entro le 22. In area arancione restano aperti regolarmente anche i negozi di abbigliamento, di giardinaggio e i parrucchieri e i centri estetici.

Zona arancione: è possibile far visita a parenti o amici?

La risposta è sì, ma sempre all’interno del proprio comune di residenza, come viene chiarito dalle FAQ pubblicate sul sito del Governo:

“Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.”

Per chi abita in un piccolo comune con meno di 5.000 abitanti è prevista una deroga:

“A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.”

Zona arancione: le attività scolastiche e nei nidi si svolgono regolarmente? 

Come si legge nelle FAQ pubblicate dal Governo, nelle Regioni e province arancioni, “l’attività dei servizi educativi per l’infanzia (asili nido), delle scuole dell’infanzia (ex scuola materna) e per il primo ciclo di istruzione (ex scuole elementari e medie) continua a svolgersi integralmente in presenza.”

Situazione diversa quella che riguarda i licei e gli istituti professionali:

“Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei e istituti professionali) adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte degli studenti partecipa alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”

Inoltre, per quanto concerne le attività scolastiche e gli asili nido, i Presidenti delle Regioni possono sospendere le attività nel caso di un peggioramento del quadro epidemiologico e nelle zone in cui si registrano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di una settimana.

Leggi anche: La didattica a distanza tutti i giorni nelle scuole dell’infanzia è assurda (e pura utopia)

Zona arancione: è possibile praticare attività sportiva all’aperto e andare al parco?

Chi vive in area arancione può praticare attività sportiva all’interno del proprio comune, sempre dalle 05.00 alle 22.00, indossando la mascherina e mantenendo una distanza di almeno 2 metri dalle altre persone. Inoltre, è possibile fare una passeggiata nei parchi pubblici, anche al di fuori del proprio comune di residenza (se questo è sprovvisto di aree verdi).

Ecco cosa dicono le FAQ in merito all’accesso ai parchi e giardini:

“È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione degli spostamenti ammessi fuori dal proprio Comune, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.”

Per tutte le altre informazioni relative alle regole della zona arancione, potete consultare le FAQ sul sito del Governo.

Fonte: Governo

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